mercoledì 4 maggio 2011

SE HAI LA SALUTE CAGIONEVOLE POTRESTI NON ESSERE PAGATO...

Periodi di rinnovo  per i CCNL!
Quello di cui voglio trattare oggi riguarda il trattamento economico di malattia del settore commercio. Dal 26.02.2011 l'integrazione a carico del datore di lavoro per i primi 3 giorni di malattia del lavoratore (c.d. periodo di carenza) viene riconosciuta in questo modo:

  • Per i primi due eventi di malattia nel corso dell'anno: 100% della retribuzione media giornaliera;
  • Per il terzo e il quarto evento sempre nel corso dell'anno: 50% della retribuzione media giornaliera;
  • Dal quinto evento non è riconosciuta alcuna integrazione
Se state pensando, sospiranti, "tanto c'è l'INPS", mi dispiace dover bloccare bruscamente le vostre speranze. Infatti l'INPS non eroga l'indennità per i primi tre giorni di malattia che dovrebbero essere a carico del datore di lavoro.

Ovviamente ci sono delle determinate patologie che non sono sottoposte a tali limiti:
  • ricovero ospedaliero;
  • day hospital;
  • emodialisi;
  • evento con prognosi iniziale non inferiore a 12 gg;
  • sclerosi multipla;
  • patologie che richiedono la sottoposizione a terapie salvavita.
Un altro modo per dispensarsi da tale limite è quando un evento morboso si configura come ricaduta di una precedente malattia. Per configurarsi come tale l'evento morboso deve ricadere entro 30 gg dalla guarigione della prima malattia e deve essere certificata come ricaduta nell'attestazione medica.

Simone

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