Quello di cui voglio trattare oggi riguarda il trattamento economico di malattia del settore commercio. Dal 26.02.2011 l'integrazione a carico del datore di lavoro per i primi 3 giorni di malattia del lavoratore (c.d. periodo di carenza) viene riconosciuta in questo modo:
- Per i primi due eventi di malattia nel corso dell'anno: 100% della retribuzione media giornaliera;
- Per il terzo e il quarto evento sempre nel corso dell'anno: 50% della retribuzione media giornaliera;
- Dal quinto evento non è riconosciuta alcuna integrazione.
Se state pensando, sospiranti, "tanto c'è l'INPS", mi dispiace dover bloccare bruscamente le vostre speranze. Infatti l'INPS non eroga l'indennità per i primi tre giorni di malattia che dovrebbero essere a carico del datore di lavoro.
Ovviamente ci sono delle determinate patologie che non sono sottoposte a tali limiti:
- ricovero ospedaliero;
- day hospital;
- emodialisi;
- evento con prognosi iniziale non inferiore a 12 gg;
- sclerosi multipla;
- patologie che richiedono la sottoposizione a terapie salvavita.
Un altro modo per dispensarsi da tale limite è quando un evento morboso si configura come ricaduta di una precedente malattia. Per configurarsi come tale l'evento morboso deve ricadere entro 30 gg dalla guarigione della prima malattia e deve essere certificata come ricaduta nell'attestazione medica.
Simone