Cosa si intende dunque per detassazione? E quali somme interessa?
Attraverso la detassazione viene applicata su alcune somme erogate dal datore di lavoro ai propri dipendenti (es. straordinari, lavoro notturno, lavoro durante le feste, ecc.), in luogo dell’ordinaria aliquota IRPEF, un’imposta sostitutiva del 10%:
MENO TASSE DA PAGARE PER IL DIPENDENTE!
Tutto questo suona molto allettante, anche perché questa manovra interessa non solo l’anno 2010 ma anche il 2008 e il 2009 e il dipendente può richiedere, nell’anno corrente, il rimborso delle tasse pagate in più…
…Ma dopo la buona notizia arriva quella cattiva:
Per usufruire di questa agevolazione si richiedono alcune condizioni:
- Le somme interessante a detassazione non devono essere superiori a 6000 euro lordi;
- I dipendenti non devono avere guadagnato più di 40.000 euro l’anno di reddito derivante da lavoro dipendente;
- Le somme erogate dal datore di lavoro devono essere correlate a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, collegate ai risultati riferiti all’andamento economico o agli utili dell’impresa o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale;
- Queste somme devono essere presenti in accordi collettivi di secondo livello, territoriali o aziendali (vengono quindi esclusi i CCNL).
Se vi state chiedendo se sulle somme che vi sono state riconosciute come straordinario, lavoro notturno, ecc., dovrete pagarci il 10% o un aliquota molto più alta ciò dipende dal vostro datore di lavoro, infatti questo sarà permesso se:
- - Il vostro datore di lavoro attesti nel Cud che le somme sono correlate a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, collegate ai risultati riferiti all’andamento economico o agli utili dell’impresa o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale (dovrà attestare anche quelle dei due anni passati così si potrà pervenire al recupero delle somme pagate in più);
- - Le somme siano state erogate in attuazione di quanto previsto da accordi collettivi di secondo livello e della cui esistenza il datore di lavoro, su richiesta, dovrà fornire prova (ricordo, per i contratti di diritto comune non è richiesta alcuna forma scritta).
Non date, però, tutta la colpa al vostro datore di lavoro se non ha riconosciuto queste somme come visto sopra, la materia presenta ancora delle lacune e degli attriti, soprattutto per quanto riguarda le piccole medie imprese, per le quali pesa, in tempo e voglia, la stipulazione di contratti aziendali che riconoscono tali somme.
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