mercoledì 27 aprile 2011

ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE...PUOI USUFRUIRNE?

L'assegno familiare per brevità ANF è un'integrazione della retribuzione del lavoratore in rapporto ai carichi familiari.
Per poterne usufruire bisogna fare attenzione ai concetti di nucleo familiare e reddito familiare.

  1. Nucleo Familiare: Ne fanno parte i componenti "stretti" della famiglia:
  • Il richiedente;
  • Il coniuge;
  • I figli minorenni. Possono rientrare i figli tra i 18 e i 21 anni, previa autorizzazione dell'INPS, se iscritti all'università o apprendisti. Non vi è alcun limite di età per quei figli che a causa di handicap mentali o fisici non possono svolgere un lavoro proficuo;
  • Fratelli, sorelle e nipoti, se minorenni o con handicap mentali o fisici che non permettono di svolgere un lavoro proficuo, se orfani di entrambi i genitori e non percepiscono pensione ai superstiti.
Se i genitori sono separati legalmente o divorziati, quando i figli sono affidati in maniera congiunta (a entrambi i genitori), previa autorizzazione dell'INPS, il conteggio nel nucleo familiare del figlio/i stesso/i è affidato alla volontà dei genitori. In caso di disaccordo, per stabilire in quale nucleo familiare fanno parte, si ricorre alla convivenza.

    2.  Reddito Familiare: Si prende in considerazione quello percepito nell'anno solare precedente il 1° Luglio (es. dal 1°Luglio 2010 al 30 Giugno 2011) e viene erogato fino al 30 Giugno dell'anno successivo.
Evidenzio che più alto è il reddito familiare meno sarà l'ANF.


QUALE REDDITI SONO CONSIDERATI?

  • Reddito della Casa;
  • I redditi a tassazione separata;
  • I redditi esenti da imposte;
  • I redditi soggetti a ritenuta alla fonte se maggiori a 1.032,91/anno euro.
Per usufruire degli ANF il reddito da lavoro dipendente deve rappresentare almeno il 70% del reddito totale. I redditi percepiti dai Co.Co.Co. sono assimilabili a quelli da lavoro dipendente.

Sono esenti i trattamenti di fine rapporto e loro anticipazioni, le indennità di trasferta per la parte esente da IRPEF; trattamenti di famiglia, rendite vitalizie erogate dall'INAIL e arretrati per prestazioni di integrazione salariale riferita ad anni precedenti a quello di erogazione.

Chi ne può beneficiare...
Sono tutti i lavoratori dipendenti in pensione o in attività esercenti attività di industria; commercio; aziende di credito e assicurazione; professionisti e artisti; istituzioni e associazioni che abbiano ottenuto per decreto l'aggregazione alla CUAF; agricoltura; lavoratori a domicilio e soci apportatori di lavoro.
Possono beneficiarne anche i lavoratori autonomi iscritti alla Gestione Separata presso l'INPS.



Cosa deve fare il dipendente per richiederli?
Il dipendente, nel caso ne abbia diritto, deve compilare il mod. ANF/dip. rinvenibile qui: 

Si possono richiedere gli arretrati?
Si, si richiedono al proprio datore di lavoro. Nel caso in cui l'evento persisteva presso un ex datore di lavoro si possono richiedere se non sono trascorsi 5 anni.

A quanto ammontano gli ANF e quando sono erogati?
Gli ANF sono erogati mensilmente in busta paga e il loro ammontare dipende dalla composizione del nucleo familiare e dal reddito familiare globale. Il loro ammontare è determinate da apposite tabelle INPS che potete trovare nel link sottostante:

Da chi vengono erogati gli ANF?
Sono anticipati dal datore di lavoro sulla busta paga. Le somme in esame sono esenti da IRPEF e da contribuzione.






venerdì 22 aprile 2011

CASO DEL MESE!

Un operaio metalmeccanico entrato in ferie nei giorni 4 e 5 gennaio si presenta lo stesso a lavoro e si rifiuta di abbandonare lo stabilimento della società per cui lavora pur sotto invito del proprio datore di lavoro. Il povero operaio protestava contro un demansionamento ingiustamente subito.
L'operaio si presenta a lavoro, pur non potendo lavorare, il giorno 4 e non si muove da lì finché non ottiene un provvedimento scritto che disponesse ufficialmente la sua collocazione in ferie. Ottenutala si allontana, ma caparbiamente ritorna all'interno dei locali.
Il giorno dopo la stessa cosa e nè il datore di lavoro né l'intervento della polizia riesce a smuoverlo. Solo una lettera di sospensione cautelare dal servizio lo convince a tornare a casa.

Il datore di lavoro lo licenzia per giusta causa!
Il dipendente agisce in giudizio per eccepire l'illegittimità del licenziamento per mancanza di giusta causa e giustificato motivo.
...
...

Cosa viene deciso?

Il licenziamento per giusta causa non sussiste!

Infatti affinché possa esserci giusta causa per licenziamento questa deve essere di non scarsa importanza e deve riguardare un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali tali da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto.

Siete d'accordo con la decisione della Cassazione?

giovedì 21 aprile 2011

IN QUALI SOMME POTRESTI PAGARE MENO IRPEF

Cosa si intende dunque per detassazione? E quali somme interessa?

Attraverso la detassazione viene applicata su alcune somme erogate dal datore di lavoro ai propri dipendenti (es. straordinari, lavoro notturno, lavoro durante le feste, ecc.), in luogo dell’ordinaria aliquota IRPEF, un’imposta sostitutiva del 10%:

MENO TASSE DA PAGARE PER IL DIPENDENTE!

Tutto questo suona molto allettante, anche perché questa manovra interessa non solo l’anno 2010 ma anche il 2008 e il 2009 e il dipendente può richiedere, nell’anno corrente, il rimborso delle tasse pagate in più

…Ma dopo la buona notizia arriva quella cattiva:

Per usufruire di questa agevolazione si richiedono alcune condizioni:

  •       Le somme interessante a detassazione non devono essere superiori a 6000 euro lordi;
  •       I dipendenti non devono avere guadagnato più di 40.000 euro l’anno di reddito derivante da lavoro dipendente;

  •       Le somme erogate dal datore di lavoro devono essere correlate a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, collegate ai risultati riferiti all’andamento economico o agli utili dell’impresa o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale;

  •       Queste somme devono essere presenti in accordi collettivi di secondo livello, territoriali o aziendali (vengono quindi esclusi i CCNL).


Se vi state chiedendo se sulle somme che vi sono state riconosciute come straordinario, lavoro notturno, ecc., dovrete pagarci il 10% o un aliquota molto più alta ciò dipende dal vostro datore di lavoro, infatti questo sarà permesso se:

  • -      Il vostro datore di lavoro attesti nel Cud che le somme sono correlate a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, collegate ai risultati riferiti all’andamento economico o agli utili dell’impresa o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale (dovrà attestare anche quelle dei due anni passati così si potrà pervenire al recupero delle somme pagate in più); 


  • -      Le somme siano state erogate in attuazione di quanto previsto da accordi collettivi di secondo livello e della cui esistenza il datore di lavoro, su richiesta, dovrà fornire prova (ricordo, per i contratti di diritto comune non è richiesta alcuna forma scritta).



Non date, però, tutta la colpa al vostro datore di lavoro se non ha riconosciuto queste somme come visto sopra, la materia presenta ancora delle lacune e degli attriti, soprattutto per quanto riguarda le piccole medie imprese, per le quali pesa, in tempo e voglia, la stipulazione di contratti aziendali che riconoscono tali somme.

lunedì 18 aprile 2011

BUSTA PAGA PIU' RICCA AD APRILE!

LA FESTIVITA' DEL 25 APRILE COINCIDENTE CON IL LUNEDì DELL'ANGELO.

Chi ha dato un'occhiata al calendario di quest'anno avrà notato con poco piacere che le festività ricadono quasi tutte in giorni non lavorativi. Una vera rogna per chi aspettava i classici ponti per organizzarsi qualche viaggio riposante, ma qualcosa di positivo c'è!
Ci saranno più feste pagate!
Difatti la legge disciplina che la sospensione dal lavoro dovuta a coincidenza della festività con la domenica o altro giorno festivo considerato tale dai contratti collettivi, compresa la celebrazione del santo patrono della località ove si svolge il lavoro (art.2, L. n. 80/1954), deve essere retribuita al lavoratore con, oltre alla normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio, anche un'ulteriore retribuzione corrispondente all'aliquota giornaliera (art. 5, L. n. 260/1949).

Come si traduce ciò nella busta paga il 25 Aprile:

  • Lavoratori retribuiti in misura fissa mensile: Avranno diritto all'intera retribuzione mensile più un'ulteriore giornata retribuita. Se non ci fosse stato questo "accavallamento" di feste non sarebbe spettato nessun trattamento economico in più;
  • Lavoratori retribuiti ad ore: Avranno diritto a due giornate di retribuzione globale di fatto;
Cosa succede invece se il 25 Aprile si lavora?
  • Spetta oltre al trattamento economico per la festa, anche la retribuzione per le ore lavorate con la maggiorazione contrattuale del lavoro festivo.
La retribuzione spettante al dipendente che ha lavorato il 25 aprile più la relativa maggiorazione possono essere interessate alla detassazione (imposta sostitutiva del 10%), ossia il dipende su queste somme potrebbe, ricorrendo tutte le condizioni, pagare meno tasse.
Di cosa sto parlando? ...Al prossimo post!

Simone Pani

venerdì 15 aprile 2011

SCOPRI SE IL TUO DATORE DI LAVORO TI PAGA IL GIUSTO DURANTE LA MALATTIA!


QUANTO VIENE RETRIBUITO AL GIORNO IL PERIODO DI MALATTIA?


La RETRIBUZIONE GIORNALIERA durante il periodo di assenza dal lavoro per malattia è dipendente dalla durata della malattia stessa.


I PRIMI 3 GIORNI DI MALATTIA vengono definiti di CARENZA e l’indennità è totalmente a carico del datore di lavoro che deve retribuire il lavoratore al 100% della retribuzione giornaliera normalmente spettante (salvo accordi diversi dei CCNL).

Dal 4° giorno di malattia fino al 20° giorno di malattia l’INPS riconosce un’indennità pari:
  • -     Al 50% della rmg (retribuzione media giornaliera) per il settore industria, artigiani e commercio (terziario),
  • -     Al 80% nel settore dei Pubblici esercizi
  • -     Al 60% per i lavoratori dello spettacolo.
Dal 21° GIORNO DI MALATTIA fino al 180° giorno (ultimo giorno indennizzabile) le percentuali aumentano rispettivamente:
  • -     66,66% per il settore industria e artigiani e commercio (terziario);
  • -     80% nel settore dei Pubblici esercizi e per i lavoratori dello spettacolo.
Queste indennità sono anticipate dal datore di lavoro. Alcuni CCNL disciplinano anche un'ulteriore integrazione da parte di quest'ultimo.

Le GIORNATE DI MALATTIA INDENNIZZATE sono:
  • -     Per gli operai: dal lunedì al sabato, con esclusione delle domeniche e delle festività
  • -     Per gli impiegati/quadri: Dal lunedì alla domenica e le festività che ricadono nei giorni feriali (sono escluse le festività che ricadono di domenica).

COSA DEVE FARE IL DIPENDENTE PER OTTENERE L’INDENNITA’ DI MALATTIA?

Il lavoratore deve aver cura di ottenere il CERTIFICATO MEDICO non oltre un giorno dall’inizio della malattia che l’ha costretto ad assentarsi dal lavoro, e spedire (in attesa che tutti i medici si adeguino all’invio telematico) la prognosi (durata della malattia) al datore di lavoro e la diagnosi (“descrizione” della malatia) all’INPS (tutti documenti che dovrà produrre il medico competente).
L’erogazione dell’indennità di malattia avverrà a cura del datore di lavoro che anticiperà le somme per conto dell’INPS, salvo i casi in cui l’INPS non eroghi direttamente l’indennità o al contrario non eroghi alcuna indennità.

ULTIME NOVITA’: Nel settore del commercio, dal 20.02.2011, i 3 giorni di carenza (malatia a totale carico del datore di lavoro e che l’INPS non retribuisce) sono riconosciuti nel corso di un anno di calendario:
  • §  100% per i primi due eventi morbosi;
  • §  50% per il terzo e il quarto evento;
  • §  L’indennità non è riconosciuta a partire dal quinto evento.

COSA SUCCEDE SE LA MALATTIA INSORGE DURANTE LE FERIE?

  1. La malattia insorge prima delle ferie e perdura in tale periodo, allora non si darà decorso alle ferie. 
  2. La malattia insorge nel periodo di ferie e questa non permette il recupero delle energie psico-fisiche (scopo precipuo delle ferie), le ferie vengono interrotte e si erogano (per i dipendenti aventi diritto) le indennità di malattia.

Il lavoratore dovrà comunicare con ogni mezzo idoneo al datore di lavoro l’inizio dell’evento morboso e l’indennità partirà da tale giorno. Gli adempimenti in merito al certificato medico rimangono gli stessi.


Simone Pani